Art. 1.
(Finalità).

      1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane, in considerazione dell'emergenza abitativa e sociale e della desertificazione del territorio dovuta a un celere spopolamento, rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane e i comuni.
      2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      3. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge sono aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
      4. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano anche ai territori delle comunità montane che possono essere costituite solo nei comuni i cui territori sono situati per almeno il 60 per cento a un'altitudine non

 

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inferiore a 600 metri per i territori alpini e a 500 metri per i territori appenninici.
      5. All'articolo 27, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «anche appartenenti a province diverse» sono inserite le seguenti: «e a condizione che i territori dei comuni siano situati per almeno il 60 per cento a un'altitudine non inferiore a 600 metri per i territori alpini e a 500 metri per i territori appenninici».
      6. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi generali della concorrenza, nonché volte al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.